Art. 1

In vigore dal 13 lug 1905
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il nuovo testo degli articoli 7, 13, 16, 17, 22 e 23 dello statuto organico del collegio «Ghislieri» di Pavia, approvato con Nostro decreto del 14 maggio 1905, n. CXVII (parte supplementare); Veduto l'errore materiale occorso nella redazione dell'art. 16, 2° capoverso del detto testo; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Il 2° capoverso dell'art. 16 dello statuto del collegio «Ghislieri» di Pavia, approvato con Nostro decreto del 14 maggio 1905, n. CXVII (parte supplementare), è rettificato nel modo seguente: «I sei consiglieri sono nominati dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione, scegliendone uno dalla rosa di tre nomi proposta dal Consiglio accademico dell'Università di Pavia, due da quella di cinque nomi, proposta dal Consiglio comunale di Pavia, uno dalla rosa di tre nomi proposta dal Consiglio provinciale di Pavia e due dalla rosa di cinque nomi proposta dalle provincie di Bergamo, Brescia, Conio, Cremona, Mantova, Milano e Sondrio, che, costituendo cogli altri enti interessati il consorzio universitario, approvato con R. decreto 28 novembre 1901, n. 502, hanno acquistato il diritto, à sensi dell'art. 16 dello statuto del consorzio, ad un'equa partecipazione alla amministrazione del R. Collegio «Glislieri». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE L. Bianchi. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-08;155#art-1

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Art. 1 Che rettifica un articolo dello statuto del collegio «Ghislieri» di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo