Art. 1

Abrogato
In vigore dal 4 nov 1908
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 OTTOBRE 1908, N. CCCCXIV

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;149#art-1

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Art. 1 Che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri per le industrie delle fornaci da laterizi, della calce, gesso, ecc. con sede in Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo