Art. 7

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-21;231#art-7

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Art. 7 Che sottopone al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali d'ogni specie raccolti nell'Opificio delle pietre dure di Firenze e della R. Calcografia di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo