Art. 1

In vigore dal 28 giu 1905
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CXXXIX (Dato a Roma, il 18 maggio 1905), col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere che devono essere eseguite per la sistemazione dei servizi militari a Torino in relazione alla convenzione tra l'Amministrazione militare ed il Municipio di detta città, approvata colla legge 18 agosto 1904, n. 521.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-18;139#art-1

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Art. 1 Dichiarazione d'opere di pubblica utilita'. — Testo vigente | Portale Normativo