Art. 1
In vigore dal 17 giu 1905
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), che approva lo statuto organico ed il regolamento del collegio-convitto Ghislieri di Pavia;
Vedute le proposta del regio commissario del collegio medesimo per una riforma del detto statuto;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Gli articoli 7, 13, 16, 17, 22 e 23 dello statuto organico del collegio-convitto Ghislieri approvato con regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), sono abrogati ed è approvato il nuovo testo degli articoli medesimi annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1905.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1905.
Reg. 23. Atti del Governo a f. 10. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.
L. Bianchi.
Storico versioni
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