Art. 1

In vigore dal 17 giu 1905
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), che approva lo statuto organico ed il regolamento del collegio-convitto Ghislieri di Pavia; Vedute le proposta del regio commissario del collegio medesimo per una riforma del detto statuto; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Gli articoli 7, 13, 16, 17, 22 e 23 dello statuto organico del collegio-convitto Ghislieri approvato con regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), sono abrogati ed è approvato il nuovo testo degli articoli medesimi annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 1905. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1905. Reg. 23. Atti del Governo a f. 10. F. Mezzetti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE. L. Bianchi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-14;117#art-1

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Art. 1 Che approva il nuovo testo di alcuni articoli dello statuto organico del collegio-convitto Ghislieri di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo