Art. 1
In vigore dal 19 mag 1905
Sulla proposta del ministro della guerra:
N. XC (Dato a Roma, il 9 aprile 1905), col quale si stabiliscono le servitù militari attorno ai depositi di esplosivi alla Panice (Colle di Tenda).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-09;90#art-1