Art. 3

In vigore dal 7 mar 1905
Le spese per la Commissione, come quelle per il conferimento di premi agli artisti in relazione a concorsi od a lavori deliberati ed altre eventuali, saranno imputate al capitolo 89 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso, o a quello corrispondente degli esercizi successivi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1905. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-01-29;27#art-3

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