Art. 3
In vigore dal 7 mar 1905
Le spese per la Commissione, come quelle per il conferimento di premi agli artisti in relazione a concorsi od a lavori deliberati ed altre eventuali, saranno imputate al capitolo 89 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso, o a quello corrispondente degli esercizi successivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1905.
VITTORIO EMANUELE.
L. Luzzatti.
Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-01-29;27#art-3