Art. 1

In vigore dal 28 dic 1904
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293; Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento contenente le norme per la concessione dei sussidi di cui ai precitati articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Tedesco. Visto, il Guardasigilli: Ronchetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;625#art-1

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Art. 1 Che approva e contiene il regolamento per la concessione di sussidi pei lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti. — Testo vigente | Portale Normativo