Art. 1
In vigore dal 28 dic 1904
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito regolamento contenente le norme per la concessione dei sussidi di cui ai precitati articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Tedesco.
Visto, il Guardasigilli: Ronchetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;625#art-1