Art. 3
In vigore dal 6 dic 1904
Il comune di Pistoia dovrà fornire i locali, la suppellettile scolastica ed il materiale scientifico necessario ai detti istituti, provvedendo direttamente al personale inserviente della scuola tecnica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 139. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Orlando.
Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-10;457#art-3