Art. 1
In vigore dal 15 nov 1904
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263;
Visto il fondo stanziato al cap. 70 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio 1903-1904;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Dal 1° ottobre 1903 è istituito in Adernò un ginnasio regio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-08-29;416#art-1