Art. 1

In vigore dal 15 nov 1904
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263; Visto il fondo stanziato al cap. 70 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio 1903-1904; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Dal 1° ottobre 1903 è istituito in Adernò un ginnasio regio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-08-29;416#art-1

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