Art. 1 Col quale e' accordata al comune di Forli' la facolta' di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille) e con cui il ricorso prodotto da alcuni contribuenti dello stesso comune, contro la deliberazione consiliare 14 maggio 1904, e' dichiarato irricevibile. — Testo vigente | Portale Normativo