Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-03;281#art-1

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Art. 1 Col quale e' accordata al comune di Forli' la facolta' di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille) e con cui il ricorso prodotto da alcuni contribuenti dello stesso comune, contro la deliberazione consiliare 14 maggio 1904, e' dichiarato irricevibile. — Testo vigente | Portale Normativo