Art. 1

In vigore dal 7 ago 1904
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª); Veduto il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45; Veduto il parere del Consiglio superiore di Sanità; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: All'attuale articolo 125 del citato regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, è sostituito il seguente: Articolo 125. «È vietato di vendere e di ritirare per vendere: 1.° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, che siano: a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più del 10 per 100 di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al disopra dell'1 per 100; c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che, messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per 100 di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido; d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra o saldati con lega di stagno e piombo contenente di quest'ultimo più del 10 per 100; 2.° Gli oggetti di gomma e caoutchouc, per uso di giuocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi; 3.° Stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell'1 per 100 e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari; 4.° Pompe per la birra e sifone per le acque gazzose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido; 5.° Gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di 1 decimillesimo di arsenico (1 centigrammo per 100 grammi) fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-06-23;369#art-1

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Art. 1 Relativo a modificazioni al regolamento generale sanitario. — Testo vigente | Portale Normativo