Art. 1
In vigore dal 7 ago 1904
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);
Veduto il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;
Veduto il parere del Consiglio superiore di Sanità;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'attuale articolo 125 del citato regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, è sostituito il seguente:
Articolo 125.
«È vietato di vendere e di ritirare per vendere:
1.° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, che siano:
a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più del 10 per 100 di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al disopra dell'1 per 100;
c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che, messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per 100 di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;
d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra o saldati con lega di stagno e piombo contenente di quest'ultimo più del 10 per 100;
2.° Gli oggetti di gomma e caoutchouc, per uso di giuocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi;
3.° Stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell'1 per 100 e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari;
4.° Pompe per la birra e sifone per le acque gazzose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido;
5.° Gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di 1 decimillesimo di arsenico (1 centigrammo per 100 grammi) fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-06-23;369#art-1