Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-15;225#art-1

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Art. 1 Che determina l'aggio da corrispondersi ai ricevitori del registro, bollo straordinario e del demanio sui proventi da riscuotersi e devoluti al fondo speciale di cui all'articolo 37 della legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo