Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;194#art-1

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Art. 1 Col quale la domanda inoltrata dal comune di Vicenza per essere autorizzato ad applicare senza determinazione di tempo la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille) e' respinta. — Testo vigente | Portale Normativo