Art. 1
In vigore dal 11 giu 1904
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto 4 febbraio 1892, n. CLXXVI (parte supplementare), col quale fu approvato lo statuto organico dell'istituto musicale di Alessandria;
Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Alessandria in seduta del 9 novembre 1903;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
All'art. 6 dello statuto organico dell'istituto musicale di Alessandria approvato con regio decreto 4 febbraio 1892 è sostituito il seguente:
Art. 6.
Per essere ammessi all'istruzione gratuita gli aspiranti dovranno:
1° farne domanda per iscritto;
2° avere l'età non maggiore di anni 15, ad eccezione della scuola di canto corale, per cui non vi è limite di età;
3° giustificare di appartenere a famiglia non agiata e di avere mantenuta buona condotta;
4° depositare a garanzia della incolumità degli oggetti della scuola la somma che verrà fissata dal regolamento.
L'ammissione gratuita non sarà definitiva se non dopo un esperimento non maggiore di tre mesi, durante il quale gli inscritti abbiano dato prova evidente di spiccata attitudine musicale, di disciplina e di sana costituzione fisica; nel caso contrario saranno licenziati con la restituzione del deposito.
Il licenziamento verrà anche applicato agli allievi del primo anno, quando siano rimandati all'esame o non abbiano ottenuto la sufficienza nella media annuale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 149. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Orlando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-04-21;188#art-1