Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-03-17;106#art-1

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Art. 1 Col quale e' respinta la domanda inoltrata dal comune di Castiglion Fiorentino per essere autorizzato ad applicare, con decorrenza dal 1904, la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — Testo vigente | Portale Normativo