Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-03-10;97#art-1

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Art. 1 Col quale e' respinta la domanda inoltrata dal comune di Lucignano per essere autorizzato ad applicare nell'anno 1904 e nei successivi la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — Testo vigente | Portale Normativo