Art. 1

In vigore dal 10 apr 1904
Col quale è data facoltà al comune di Livorno di applicare nel quadriennio 1904-907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,100 (millecento). - Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. Luzzatti - Visto Ronchetti. Registrato alla Corte dei conti addì 18 marzo 1904. Reg. 15. Atti del Governo a f. 159.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-03-03;83#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Col quale e' data facolta' al comune di Livorno di applicare nel quadriennio 1904-907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,100 (millecento). — Testo vigente | Portale Normativo