Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-14;167#art-1

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Art. 1 Col quale il comune di Chiavari e' autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di lire tre per quintale sugli attrezzi ed utensili di legno e sulla porcellana fina, di lire una e centesimi cinquanta sulla porcellana opaca, la maiolica, la cristalleria ed i vetrami, di lire dieci sulla carta di prima e di lire quattro su quella di seconda classe. — Testo vigente | Portale Normativo