Art. 1 Col quale il comune di Chiavari e' autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di lire tre per quintale sugli attrezzi ed utensili di legno e sulla porcellana fina, di lire una e centesimi cinquanta sulla porcellana opaca, la maiolica, la cristalleria ed i vetrami, di lire dieci sulla carta di prima e di lire quattro su quella di seconda classe. — Testo vigente | Portale Normativo