Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-02-11;51#art-1

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Art. 1 Con il quale il patrimonio della confraternita del gonfalone in Corinaldo (Ancona) e' trasformato a favore del locale ospizio di mendicita' Umberto I, amministrato dalla congregazione di carita', viene fatto obbligo a detto ospizio di corrispondere annualmente alla confraternita del gonfalone lire 715 per spese di culto oltre alla somma che deve essere destinata annualmente in doti. — Testo vigente | Portale Normativo