Art. 1 Con il quale il patrimonio della confraternita del gonfalone in Corinaldo (Ancona) e' trasformato a favore del locale ospizio di mendicita' Umberto I, amministrato dalla congregazione di carita', viene fatto obbligo a detto ospizio di corrispondere annualmente alla confraternita del gonfalone lire 715 per spese di culto oltre alla somma che deve essere destinata annualmente in doti. — Testo vigente | Portale Normativo