Art. 1
In vigore dal 12 apr 1904
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1904, col quale ripristinata nella città di Mazara del Vallo la scuola tecnica governativa dal 1° gennaio 1904;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo
Articolo unico.
Alla tabella organica in vigore per il personale delle scuole tecniche, approvata con la legge 12 luglio 1900, n. 259, e modificata con successivi Nostri decreti, sono aggiunti i posti seguenti dal 1° gennaio 1904.
1 incaricato dalla direzione. (Assegno)... L. 500
1 professore titolare di 1ª classe..... » 2.700
1 professore titolare di 2ª classe..... » 2,400
1 professore titolare di 3ª classe..... » 2.200
1 professore titolare di 4ª classe..... » 2,000
1 professore reggente............ » 1,800
2 professori incaricati di 1ª classe.... » 3,000
1 professore incaricato di 2 ª classe.... » 1,200
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L. 15,800
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15 Atti del Governo a f. 149. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Orlando.
Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;81#art-1