Art. 1

In vigore dal 12 apr 1904
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1904, col quale ripristinata nella città di Mazara del Vallo la scuola tecnica governativa dal 1° gennaio 1904; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo Articolo unico. Alla tabella organica in vigore per il personale delle scuole tecniche, approvata con la legge 12 luglio 1900, n. 259, e modificata con successivi Nostri decreti, sono aggiunti i posti seguenti dal 1° gennaio 1904. 1 incaricato dalla direzione. (Assegno)... L. 500 1 professore titolare di 1ª classe..... » 2.700 1 professore titolare di 2ª classe..... » 2,400 1 professore titolare di 3ª classe..... » 2.200 1 professore titolare di 4ª classe..... » 2,000 1 professore reggente............ » 1,800 2 professori incaricati di 1ª classe.... » 3,000 1 professore incaricato di 2 ª classe.... » 1,200 ----------- L. 15,800 ----------- Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904. Reg. 15 Atti del Governo a f. 149. F. Mezzetti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti. Orlando. Giolitti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;81#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che modifica la tabella organica del personale delle scuole tecniche per effetto della ripristinazione della scuola tecnica in Mazara del Vallo. — Testo vigente | Portale Normativo