Art. 1
In vigore dal 12 apr 1904
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 21 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, per l'insegnamento secondario nelle provincie siciliane;
Veduto il regio decreto 25 luglio 1887, n. 4846 (serie 3ª), col quale fu istituita in Mazara del Vallo una scuola tecnica governativa;
Veduto il regio decreto 3 giugno 1894, n. 282, col quale la scuola tecnica governativa di Mazara del Vallo fu soppressa dal 1° ottobre 1894;
Veduta la legge 24 dicembre 1903, n. 490, con la quale fu approvato il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904;
Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Mazara del Vallo, in data 27 dicembre 1902, debitamente approvata dalla giunta amministrativa della provincia di Trapani;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretalo e decretiamo:
Articolo unico.
Nella città di Mazara del Vallo è ripristinata la scuola tecnica governativa, dal 1° gennaio 1904.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904.
Reg. 15 Atti del Governo a f. 149. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Orlando.
Giolitti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;80#art-1