Art. 1

In vigore dal 12 apr 1904
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 21 del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, per l'insegnamento secondario nelle provincie siciliane; Veduto il regio decreto 25 luglio 1887, n. 4846 (serie 3ª), col quale fu istituita in Mazara del Vallo una scuola tecnica governativa; Veduto il regio decreto 3 giugno 1894, n. 282, col quale la scuola tecnica governativa di Mazara del Vallo fu soppressa dal 1° ottobre 1894; Veduta la legge 24 dicembre 1903, n. 490, con la quale fu approvato il bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904; Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Mazara del Vallo, in data 27 dicembre 1902, debitamente approvata dalla giunta amministrativa della provincia di Trapani; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretalo e decretiamo: Articolo unico. Nella città di Mazara del Vallo è ripristinata la scuola tecnica governativa, dal 1° gennaio 1904. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1904. Reg. 15 Atti del Governo a f. 149. F. Mezzetti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti. Orlando. Giolitti.
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Art. 1 Che ripristina in Mazara del Vallo la scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo