Art. 3
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-14;75#art-rd-3
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Il testo originario dell'articolo riguardava l'imposizione di una tassa annuale a carico di commercianti e industriali da parte della Camera di commercio ed arti di Lucca e l'approvazione del relativo regolamento. Tuttavia, l'intero provvedimento risulta formalmente abrogato. Di conseguenza, la disposizione non è più in vigore e non produce più effetti giuridici.
La norma autorizzava la Camera di commercio ed arti di Lucca a imporre una tassa annuale sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto e ne approvava il relativo regolamento.
Ai commercianti e agli industriali del distretto della Camera di commercio ed arti di Lucca.
Un industriale o commerciante operante nel distretto di Lucca all'epoca dell'entrata in vigore del provvedimento doveva versare la tassa annuale prevista dal regolamento approvato. Oggi, essendo l'intero provvedimento abrogato, tale obbligo non sussiste più.
L'intero provvedimento è stato abrogato dall'articolo 3, comma 1 del Regio Decreto 20 agosto 1923, n. 1873.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.