Art. 3

Abrogato
In vigore dal 21 set 1923
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 AGOSTO 1923, N. 1873

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-14;75#art-rd-3

In sintesi

Il testo originario dell'articolo riguardava l'imposizione di una tassa annuale a carico di commercianti e industriali da parte della Camera di commercio ed arti di Lucca e l'approvazione del relativo regolamento. Tuttavia, l'intero provvedimento risulta formalmente abrogato. Di conseguenza, la disposizione non è più in vigore e non produce più effetti giuridici.

Perché esiste questa norma

La norma autorizzava la Camera di commercio ed arti di Lucca a imporre una tassa annuale sui commercianti e sugli industriali del proprio distretto e ne approvava il relativo regolamento.

A chi si applica

Ai commercianti e agli industriali del distretto della Camera di commercio ed arti di Lucca.

Esempio pratico

Un industriale o commerciante operante nel distretto di Lucca all'epoca dell'entrata in vigore del provvedimento doveva versare la tassa annuale prevista dal regolamento approvato. Oggi, essendo l'intero provvedimento abrogato, tale obbligo non sussiste più.

Cosa è cambiato

L'intero provvedimento è stato abrogato dall'articolo 3, comma 1 del Regio Decreto 20 agosto 1923, n. 1873.

Domande frequenti

La norma è attualmente in vigore?No, l'intero provvedimento è stato espressamente abrogato.
Quale ente era autorizzato a imporre la tassa annuale?La Camera di commercio ed arti di Lucca.
Quale atto ha disposto la cancellazione del provvedimento?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata disposta dall'articolo 3, comma 1 del Regio Decreto 20 agosto 1923, n. 1873.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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