Art. 1
In vigore dal 17 dic 1903
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli della legge 29 marzo 1900, n. 101, circa i provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario appartenente alle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;
Visti i Regolamenti approvati con i RR. decreti 17 marzo 1901, n. 103, e 15 febbraio 1903, n. 49, per la nomina dei membri elettivi dei Comitati amministratori del nuovo Istituto di previdenza, delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il detto personale;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici, per la nomina dei membri elettivi dei Comitati Amministratori del nuovo Istituto di previdenza, delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale appartenente alle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-11-29;456#art-rd-1