Art. 1

In vigore dal 17 dic 1903
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli della legge 29 marzo 1900, n. 101, circa i provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario appartenente alle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula; Visti i Regolamenti approvati con i RR. decreti 17 marzo 1901, n. 103, e 15 febbraio 1903, n. 49, per la nomina dei membri elettivi dei Comitati amministratori del nuovo Istituto di previdenza, delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il detto personale; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'annesso Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici, per la nomina dei membri elettivi dei Comitati Amministratori del nuovo Istituto di previdenza, delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale appartenente alle Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1903-11-29;456#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo