Art. 2

In vigore dal 18 nov 1903
Dallo stesso giorno decorrerà per il comune di Molfetta l'obbligo di pagare all'erario dello Stato nella forma e alle scadenze stabilite dal Ministero del tesoro il contributo annuo indicato nella tabella A annessa alla legge precitata, restando inoltre a suo carico il mantenimento dei locali, del materiale scientifico e della suppellettile scolastica necessari al detto istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1903-09-25;408#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo