Art. 1

In vigore dal 6 ott 1903
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Considerato che il palazzo della Giudeca in Trapani è pregevolissimo monumento e che male esso può conservarsi, ove continui ad appartenere a diversi privati proprietari; Vista la domanda presentata dal prefetto di Trapani affinché, a norma dell'art. 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sia dichiarata di pubblica utilità a favore dello Stato l'espropriazione del palazzo anzidetto; Visto che tale domanda fu pubblicata nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 4 della legge suddetta; Visti gli articoli 83 e 84 della legge medesima; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità, a favore dello Stato, l'espropriazione del monumentale palazzo della Giudeca in Trapani. Tale espropriazione sarà compiuta nel termine di quattro anni dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1903. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1903. Reg. 12. Atti del Governo a f. 119. Pacini. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. Nasi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-06-11;349#art-1

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Art. 1 Che dichiara di pubblica utilita' l'espropriazione del monumentale palazzo della Giudeca di Trapani. — Testo vigente | Portale Normativo