Art. 1
In vigore dal 7 ago 1903
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 13 novembre 1862, n. 969, col quale fu istituito in Milano un museo patrio di archeologia;
Considerato che il detto museo comprende per la massima parte oggetti di proprietà comunale ed ha sede nel castello sforzesco appartenente al Comune di Milano, in cui esistono altre collezioni di proprietà del Comune stesso, il quale provvede alla conservazione di esse mediante apposito Consiglio direttivo;
Considerato che è quindi conveniente che anche la cura di conservare il museo patrio di archeologia sia affidato al Comune medesimo;
Vista la convenzione 18 maggio 1903 fra il Prefetto di Milano in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione e il Sindaco di Milano in rappresentanza di quel Comune;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la succitata convenzione 18 maggio 1903, vista d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-05-28;299#art-1