Art. 1

In vigore dal 4 lug 1903
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 luglio 1888, n. 5629, con cui il porto di Spezia fu classificato in 1ª categoria nei riguardi della difesa militare e in II categoria, 2ª classe, 2ª serie, nei rapporti commerciali; Ritenuto che la quantità delle merci imbarcate e sbarcate in ciascuno degli anni del triennio 1899-1901, superò nel detto porto le 100,000 tonnellate; Visti gli articoli 3 e 7 della legge organica pei porti spiaggie e fari, 2 aprile 1885 (Testo unico), n. 3095 e gli articoli 9 e 10 del Regolamento 9 maggio 1901, n. 327 per l'esecuzione della legge anzidetta; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Spezia, ferma restando la classificazione in 1ª categoria nei riguardi della difesa militare, è promosso dalla 2ª alla 1ª serie della 2ª classe, II categoria, nei rapporti commerciali. Tale variazione di serie avrà effetto col 1° luglio 1903. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1903. VITTORIO EMANUELE. Balenzano. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-05-07;227#art-1

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Art. 1 Classificazione del porto di Spezia. — Testo vigente | Portale Normativo