Art. 1
In vigore dal 11 apr 1903
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie, e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;
Sentito l'avviso degli enti indicati nell' della legge citata;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e dei culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituito un collegio di probi-viri per la industria della concia delle pelli e affini, con sede in Brescia e giurisdizione sul comune stesso e su quelli di Bagolino, Carcina, Chiari, Collebeato, Concesio, Darfo, Desenzano sul Lago, Iseo, Palazzolo sull'Oglio, Pisogne, Rovato, Salò, Tremosine e Vione;
Il collegio suddetto sarà formato di 14 componenti, di cui 7 industriali e 7 operai.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-02-15;65#art-1