Art. 1
In vigore dal 25 feb 1903
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Veduta la domanda presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nella frazione Bringhiera per ottenere che detta frazione sia staccata dal Comune di Giustenice ed aggregata a quello di Tovo San Giacomo;
Viste le deliberazioni in data 23 settembre 1900 e 15 novembre 1902 del Consiglio comunale di Tovo San Giacomo colle quali si esprime voto favorevole per l'accoglimento della suddetta istanza;
Viste le deliberazioni 18 dicembre 1900, 1° agosto 1901 e 15 novembre 1902 colle quali il Consiglio comunale di Giustenice dichiara di opporsi allo stacco della frazione Bringhiera;
Vista la deliberazione 13 febbraio 1902 colla quale il Consiglio provinciale di Genova esprime voto favorevole per l'accoglimento dell'istanza dei frazionisti di Bringhiera;
Vista la relazione e relativa pianta topografica in data 20 luglio 1902 colla quale l'ufficio del Genio civile di Genova determina i confini del territorio della frazione suddetta;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La frazione Bringhiera è distaccata dal Comune di Giustenice e aggregata al Comune di Tovo San Giacomo.
Storico versioni
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