Art. 1

In vigore dal 25 feb 1903
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Veduta la domanda presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nella frazione Bringhiera per ottenere che detta frazione sia staccata dal Comune di Giustenice ed aggregata a quello di Tovo San Giacomo; Viste le deliberazioni in data 23 settembre 1900 e 15 novembre 1902 del Consiglio comunale di Tovo San Giacomo colle quali si esprime voto favorevole per l'accoglimento della suddetta istanza; Viste le deliberazioni 18 dicembre 1900, 1° agosto 1901 e 15 novembre 1902 colle quali il Consiglio comunale di Giustenice dichiara di opporsi allo stacco della frazione Bringhiera; Vista la deliberazione 13 febbraio 1902 colla quale il Consiglio provinciale di Genova esprime voto favorevole per l'accoglimento dell'istanza dei frazionisti di Bringhiera; Vista la relazione e relativa pianta topografica in data 20 luglio 1902 colla quale l'ufficio del Genio civile di Genova determina i confini del territorio della frazione suddetta; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Vista la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . La frazione Bringhiera è distaccata dal Comune di Giustenice e aggregata al Comune di Tovo San Giacomo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-01-18;18#art-1

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