Art. 1

In vigore dal 2 gen 1903
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'articolo addizionale al trattato di commercio e navigazione italo-danese del 1° maggio 1864, firmato a Copenaghen il 17 settembre 1902. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 novembre 1902. VITTORIO EMANUELE. G. Zanardelli. Prinetti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-11-13;512#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'articolo addizionale al trattato di commercio e navigazione Italo-danese. — Testo vigente | Portale Normativo