Art. 1
In vigore dal 2 gen 1903
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'articolo addizionale al trattato di commercio e navigazione italo-danese del 1° maggio 1864, firmato a Copenaghen il 17 settembre 1902.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 1902.
VITTORIO EMANUELE.
G. Zanardelli.
Prinetti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-11-13;512#art-1