Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-09-06;418#art-1

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Art. 1 Che proroga fino al 31 dicembre 1903 il termine entro il quale la cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro deve presentare, per l'approvazione definitiva, il regolamento dei premi e delle indennita' e le tariffe, approvati in via di esperimento col regio decreto 30 ottobre 1898, numero 506. — Testo vigente | Portale Normativo