Art. 1
In vigore dal 14 ott 1902
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto 29 settembre 1900, n. CCLXXXVI (parte supplementare);
Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Firenze, in data 2 giugno 1902;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le sezioni elettorali per la camera di commercio ed arti di Firenze, sono stabilite secondo l'unita tabella vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-08-11;324#art-1