Art. 1

In vigore dal 14 ott 1902
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Visto il regio decreto 29 settembre 1900, n. CCLXXXVI (parte supplementare); Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Firenze, in data 2 giugno 1902; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le sezioni elettorali per la camera di commercio ed arti di Firenze, sono stabilite secondo l'unita tabella vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-08-11;324#art-1

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