Statuto Casse pensioni per personale ferroviario›Titolo III
Art. 18
AbrogatoCasi e norme di concessione di sussidi.- Al compartecipante, divenuto inabile a continuare il servizio o costretto ad abbandonarlo per soppressione del suo ufficio prima che egli abbia diritto a conseguire la pensione, viene concesso un sussidio per una volta tanto, corrispondente all'ammontare complessivo del 3 per cento degli stipendi ed assegni accessori stati sottoposti a ritenuta.
In vigore dal 10 feb 2011
Statuto Casse pensioni per personale ferroviario- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-08-02;404#art-scp-18