Art. 1

In vigore dal 3 ago 1902
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulla capacità di acquistare dei corpi morali; Visto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, relativo al procedimento da tenersi dai corpi morali per ottenere l'autorizzazione di accettare donazioni tra vivi o lasciti; Veduta la domanda della presidenza dell'accademia di belle arti in Firenze, al fine di essere autorizzata ad accettare i legali fattile dall'illustre pittore Stefano Ussi; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'accademia delle belle arti in Firenze è autorizzata ad accettare i lasciti disposti a suo favore dal pittore Stefano Ussi con testamento 28 maggio 1900, rogato in Firenze dal notaro Sestino Sestini, registrato a Firenze il 19 luglio 1901, n. 243 del registro 207 e con testamento segreto 30 maggio 1900 pubblicato dal predetto notaro Sestini il 15 luglio 1901, registrato in Firenze il 19 luglio 1901 al n. 243 del registro 207. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1902. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei coti addì 14 luglio 1902. Reg. 4. Atti del Governo a f. 96. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu. Nasi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-26;223#art-1

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Art. 1 che autorizza l'accademia di belle arti di Firenze di accettare i lasciti Ussi. — Testo vigente | Portale Normativo