Art. 1

In vigore dal 3 ago 1902
Col quale è data facoltà al comune di Ortona di applicare nel triennio 1902-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta). - Firmato VITTORIO EMANUELE - Controfirmato Carcano - Visto F. Cocco-Ortu. Registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1902. Reg. 4. Atti del Governo a f. 95.
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Art. 1 Col quale e' data facolta' al comune di Ortona di applicare nel triennio 1902-904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta). — Testo vigente | Portale Normativo