Regolamento
Art. 66
In vigore dal 1 ott 1902
Nelle bilancie di portata non superiore ai 50 grammi, ed, in generale, in quelle destinate a pesate di maggior precisione, è permessa l'aggiunta di regolatori dei movimenti dei bracci e di piccole masse, con le quali si possa spostare il centro di gravità del giogo per regolare lo strumento.
Sopra queste bilancie si potrà omettere l'indicazione della portata, ed in esse i bolli di verificazione prima e poriodica potranno essere apposti, anziché sul giogo o sui piatti, sulla base o sulla custodia. Per i pesi che accompagnano queste bilancie i bolli di verificazione prima e periodica si potranno apporre sulla custodia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-66