Regolamento
Art. 59
In vigore dal 1 ott 1902
Gli strumenti per pesare, carichi o scarichi, devono avere una posizione di equilibrio stabile detta posizione normale, alla quale devono ritornare dopo compiute le oscillazioni ad essi impresse. Un indice, invariabilmente unito allo strumento, deve accusare la posizione normale.
Qualora sotto il carico massimo lo strumento non assuma esattamente la posizione normale, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o con la sottrazione di un peso uguale a quello corrispondente alla sensibilità di cui all'. Se questo non avverrà lo strumento non sarà ritenuto esatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-59