Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-05;190#art-1

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Art. 1 Col quale e' data facolta' al comune di Roccadarce di applicare nel bienno 1902-903 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 70 (settanta). — Testo vigente | Portale Normativo