Art. 3
In vigore dal 3 giu 1902
Il riparto delle attività e passività fra il Comune di Cornuda ed il costituendo Comune di Ciano-Nogarè avrà luogo giusta i criteri fissati dalla deliberazione 12 dicembre 1901 del Consiglio comunale di Cornuda ed il relativo progetto di quella Giunta municipale al quale detta deliberazione consiliare si riferisce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-05-01;146#art-3