Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;85#art-1

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Art. 1 Col quale vengono temporaneamente investite le rendite dell'orfanotrofio «Don Carlo Buti» di Casellina e Torri (Firenze) allo scopo di collocare le orfane in altri consimili ricoveri esistenti nei comuni vicini, e si concentra la predetta istituzione nella congregazione di carita' del luogo. — Testo vigente | Portale Normativo