Art. 1 Col quale vengono temporaneamente investite le rendite dell'orfanotrofio «Don Carlo Buti» di Casellina e Torri (Firenze) allo scopo di collocare le orfane in altri consimili ricoveri esistenti nei comuni vicini, e si concentra la predetta istituzione nella congregazione di carita' del luogo. — Testo vigente | Portale Normativo