Regolamento
Art. 3
AbrogatoCondizioni alle quali devono soddisfare le fabbriche, escluse quelle di fuochi artificiali.
In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-09;85#art-r-3