Art. 2

In vigore dal 13 mar 1902
Per compiere gli atti dell'espropriazione, e per l'esecuzione dei lavori proposti col suddetto progetto 15 novembre 1898 per la recinzione delle aree da espropriarsi, è accordato il termine di un anno con decorrenza dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1902. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1902. Reg. 1. Atti del Governo a f. 103. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu. N. Nasi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-01-09;28#art-2

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