Art. 1

In vigore dal 27 giu 1903
PROVVEDIMENTO REVOCATO DAL REGIO DECRETO 24 MAGGIO 1903, N. CLXXVIII

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-19;375#art-1

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Art. 1 Col quale vengono trasformate meta' delle rendite dell'ospedale dei pellegrini in Costacciaro ed il capitale di lire 5,465 spettante all'ospedale stesso per fondare e mantenere un ambulatorio medico chirurgico gratuito pei poveri con una camera operatoria e due camere di pronto soccorso. — Testo vigente | Portale Normativo