Art. 1 Col quale vengono trasformate meta' delle rendite dell'ospedale dei pellegrini in Costacciaro ed il capitale di lire 5,465 spettante all'ospedale stesso per fondare e mantenere un ambulatorio medico chirurgico gratuito pei poveri con una camera operatoria e due camere di pronto soccorso. — Testo vigente | Portale Normativo