Art. 3

In vigore dal 8 gen 1902
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Vigarano Mainarda e di Ferrara, alla quale si procederà mediante elezioni generali, previo lo stralcio delle liste degli elettori appartenenti a Vigarano Mainarda, il Consiglio comunale di Ferrara continuerà nell'esercizio delle sue attribuzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future rappresentanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1901. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-08;510#art-3

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