Art. 1

In vigore dal 14 gen 1902
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il testamento olografo in data 16 marzo 1893, col quale il fu sig. avvocato Giuseppe Palmieri legava al museo nazionale di Palermo alcuni dipinti di sua proprietà; Veduto l'elenco dei dipinti suddetti, i quali ammontano al numero di undici; Veduta la relazione del direttore del museo nazionale di Palermo, dalla quale emerge la convenienza di accettare tale legato, esclusi però i dipinti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 10 che non hanno alcuna importanza artistica o storica; Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 giugno 1864, num. 1817; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il museo nazionale di Palermo è autorizzato ad accettare il legato disposto a favore di esso dal fu avvocato Giuseppe Palmieri con testamento olografo del 16 marzo 1893, eccettuati i dipinti indicati coi numeri 1, 2, 3 e 10 dell'unito elenco. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Capodimonte (Napoli), addì 28 ottobre 1901. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1901. Reg. 231. Atti del Governo a f. 206. F. Rostagno. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. N. Nasi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-10-28;361#art-1

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Art. 1 Che autorizza il museo nazionale di Palermo ad accettare il legato Palmieri. — Testo vigente | Portale Normativo