Art. 1
In vigore dal 12 dic 1901
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 19 del decreto prodittatoriale per la Sicilia 17 ottobre 1860;
Veduta la legge 30 giugno 1901 che approva il bilancio di previsione per la pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1901-1902;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A far tempo dal 1° ottobre 1901 sono istituiti due ginnasi governativi in Monte S. Giuliano e in Monreale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1901.
Reg. 231. Atti del Governo a f. 131. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
N. Nasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-07-07;323#art-1