Art. 2
In vigore dal 29 ago 1901
Per compiere gli atti dell'espropriazione è assegnato il termine di un anno, con decorrenza dalla data del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1901.
Reg. 230. Atti del Governo a f. 70. Beretta.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
N. Nasi.
Storico versioni
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