StatutoTitolo IV

Art. 41

Abrogato

Somme da imputarsi nella liquidazione dell'indennità di legge.

In vigore dal 16 dic 2009
Statuto- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-01-31;70#art-s-41

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