Art. 1
In vigore dal 25 gen 1901
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i regi decreti 6 ottobre 1867, n. 1941, e 20 gennaio 1883, n. 1514, riguardanti gli istituti femminili educativi non aventi qualità di opera pia e di privata istituzione;
Visti gli atti costitutivi del collegio delle Vergini in Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, dai quali si desume che esso non è istituto ecclesiastico nè avente qualità di opera pia, nè privato;
Attesochè pertanto ad esso sono applicabili le disposizioni dei reali decreti su citati;
Sentito il parere del consiglio di Stato espresso in adunanza 23 novembre p. p.;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il collegio delle Vergini in Castiglione delle Stiviere è riconosciuto istituto di pubblica istruzione, e come tale soggetto a tutte le disposizioni che regolano tali enti.
Il sig. ragioniere Antonio Longhi è nominato commissario governativo straordinario con l'incarico di prendere la consegna dai presenti amministratori dell'amministrazione di detto collegio, di fare l'inventario di ciò che appartiene all'istituto e accertatone lo stato del patrimonio, darne, entro sei mesi, rendiconto e consegna alla normale commissione amministrativa dell'istituto, che sarà nominata con altro Nostro decreto.
Al predetto commissario competerà, a carico dell'istituto, una indennità giornaliera che sarà fissata dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1900.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1901.
Reg. 227. Atti del Governo a f. 18. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.
Gallo.
Storico versioni
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